Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Art. 5.
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Le Provincie emanano norme legislative sulle seguenti materie nei limiti indicati nell'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) scuole materne
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credito a carattere regionale; 5) utilizzazione delle acque pubbliche; 6) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di
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attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni; 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da
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aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza
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culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; 5) manifestazioni artistiche locali; 6) urbanistica e piani regolatori; 7
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comunali; 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato; 5) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse